Csi fa marcia indietro:la finalissima si rigiocherà

La finalissima del Csi sospesa avrà un esito definitivo sul campo.

La Commissione provinciale ha accolto parzialmente i ricorsi delle società in gara, Aleandre e Magic che potranno così spareggiare nuovamente per l’accesso alle finali nazionali di Montecatini Terme(in programma dall’8 al 12 Luglio).

La gara è stata sospesa con il risultato di 37 a 27 per l’Aleandre: nella nuova sfida, in programma o lunedì o mercoledì prossimo si partirà dallo zero a zero.

Link della prima decisione

Risposta al Reclamo

COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE Delibera n. 1 del 18 Giugno 2015

OGGETTO: Istanza di revisione del 15.06.2015 inoltrata dalla società Magic Basket nonché istanza di revisione presentata il 15.06.2015 dalla società Aleandre Basket entrambe le istanze avverso il provvedimento assunto dal Giudice Unico e pubblicato, in data12 Giugno 2015, nel Comunicato Ufficiale n. 52, avente ad oggetto:

– la perdita della gara per entrambe le squadre nonché l’esclusione dal Campionato sia per la squadra Aleandre Basket sia per la squadra Magic Basket per i gravi fatti che hanno portato alla sospensione della gara;

la sospensione cautelare degli atleti, sig. Catalano Domenico (Magic Basket), sig. Catalano Annunziato (Magic Basket), sig. Soldatesca Vittorio (Aleandre Basket), i quali, prima di assumere gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i tesserati coinvolti, verranno convocati presso la sede provinciale del Comitato CSI secondo un calendario che verrà successivamente comunicato;

– la convocazione presso la sede provinciale del Comitato CSI di Reggio Calabria, secondo un calendario successivamente comunicato, del capitano, sig. Durante, nonché del dirigente accompagnatore, sig. Cuzzola e del presidente della Società Aleandre.

– la convocazione presso la sede provinciale del Comitato CSI di Reggio Calabria, secondo un calendario successivamente comunicato, del capitano, sig. Lazzara nonché del dirigente accompagnatore, sig. Bagnato e del presidente della Società Magic basket.
– l’ammenda di euro 150,00 a carico di ciascuna squadra per il principio della responsabilità oggettiva.

PREMESSO

– che in data 15.06.2015 veniva proposta istanza di revisione da parte del sig. Catalano Domenico, n. q. di Presidente della società Magic Basket, avverso la delibera n. 52 con la quale chiedeva “la riforma del provvedimento impugnato, l’inibizione del collegio arbitrale per manifesta inidoneità

la vittoria a tavolino da parte della squadra Magic Basket o in subordine la ripetizione della gara”.

Parte istante eccepiva l’esistenza di vizi di fatto e di diritto nel referto arbitrale asserendo che la dinamica descritta dai Direttori di gara non risultava essere corrispondente alla realtà dei fatti accaduti.

Per quanto attiene, poi, ai motivi di diritto considerava il provvedimento adottato dal Giudice di I° grado non commisurato alla natura e alla gravita dei fatti commessi e richiamando l’art. 41 del regolamento di Giustizia sportiva rilevava l’illegittimità del suddetto provvedimento poiché non avrebbe seguito l’iter di cui al successivo art. 42.
La società Magic Basket produceva, altresì, certificato medico del P.S. OO. RR di Reggio Calabria del sig. Catalano Annunziato per aver riportato (a seguito dello schiaffo) un trauma all’occhio dx con prognosi di 7 giorni.
– con l’ istanza di revisione avanzata dalla squadra Aleandre Basket nella persona del suo Presidente, sig.ra Letizia Rosaria Nunnari, viene contestato il provvedimento assunto dal Giudice di prime cure nella parte in cui veniva deliberata la sconfitta a tavolino e l’esclusione dal campionato per entrambe le squadre; parte ricorrente chiedeva “la riforma del provvedimento impugnato e la ripetizione della gara ripartendo dal punteggio acquisito al momento della sospensione o anche dallo 0 – 0, in via subordinata l’omologazione di gara 3 con il punteggio di 37 a 27 a favore dell’Aleandre Basket o, in caso di conferma della sconfitta a tavolino il superamento del turno in virtù della migliore differenza canestri nelle prime due gare”.

La squadra Aleandre Basket contestava la non corrispondenza dei fatti per come riportati sul referto arbitrale rispetto a ciò che realmente era accaduto, allegando a sostegno della propria tesi difensiva una registrazione video la quale riprendeva il momento immediatamente successivo allo schiaffo del Soldatesca e alla reazione del Catalano.

Precisavano, ancora, che i tifosi entrati in campo erano in numero inferiore rispetto a quanto riportato dagli Ufficiali di gara e che i suddetti si erano adoperati a dividere Catalano Annunziato dal Soldatesca, così come i giocatori presenti in campo e che, infine il sig. Catalano Domenico era entrato in campo senza però prendere parte ad una rissa, la quale, a loro dire, non si era mai verificata.

Tale situazione si sarebbe risolta dopo pochi minuti e, pertanto, la decisione degli arbitri di sospendere la gara risultava essere illegittima.
– che le suddette istanze presentano tutti i requisiti richiesti dal regolamento di giustizia sportiva in ordine alla loro ammissibilità;

La Commissione Provinciale Giudicante

LETTI gli atti ufficiali ed il referto arbitrale;

SENTITI gli arbitri e l’ufficiale di campo a chiarimenti;

VISTO l’art. 48 rubricato Fonti per l’amministrazione della Giustizia sportiva, che testualmente recita:1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

CONSIDERATO che dalla ricostruzione dei fatti risulta essere chiaro e ben definito lo scontro fisico tra il Soldatesca e Catalano Annunziato, così come la presenza in campo di alcuni tifosi nonché dello stesso Catalano Domenico; le immagini video seppur brevissime (circa 30 secondi) non smentiscono quanto riportato sul referto di gara relativamente alla suddetta circostanza laddove affermano che il sig. Catalano Annunziato a seguito dello schiaffo ricevuto dal sig. Soldatesca e dopo aver colpito al petto quest’ultimo “a stento veniva portato via dai propri compagni e da alcuni componenti della squadra avversaria”.

Ciò che avviene dopo non è contenuto nella prova video allegata, tuttavia, gli ufficiali di gara e il commissario di campo non hanno riportato dettagliatamente gli episodi e le azioni accadute successivamente;
RILEVATO che l’eccezione sollevata dalla squadra Magic basket relativamente alla presunta illegittimità del provvedimento impugnato risulta essere del tutto infondata, infatti l’art. 42 del Regolamento di Giustizia Sportiva, prevede la rimessione degli atti all’Ufficio del Procuratore associativo per valutare l’eventuale assunzione dei provvedimenti disciplinari di natura associativa e non al fine di legittimare i provvedimenti indicati all’art. 41 ed adottati dal giudice sportivo.
CONSIDERATO che da quanto è emerso certamente vi sono delle responsabilità personali ascrivibili al sig. Soldatesca, al sig. Catalano Annunziato ed al Sig. Catalano Domenico, si evince una responsabilità di entrambe le società per i disordini accaduti in campo non solo relativi ai propri tifosi ma anche ai propri tesserati, tuttavia alla luce degli elementi emersi gli ufficiali di gara non hanno posto in essere quanto previsto all’art. 70 comma 3 delle Norme per l’Attività Sportiva;

Per tutti i motivi sopra esposti

DELIBERA

  • La parziale riforma del provvedimento deliberato dal Giudice Unico pubblicato nel comunicato ufficiale n. 52 nella parte in cui determinava la gara persa e l’esclusione dal campionato ad entrambe le squadre, pertanto delibera la ripetizione della gara 3;
  • La riduzione dell’ammenda ad € 75,00 (settantacinque/00) a carico di ciascuna squadra;
  • Conferma per la restante parte la delibera n. 52 del 17.06.2015; pertanto, rimanda al Giudice Unico ogni decisione in ordine ai provvedimenti disciplinari comminati durante la gara nonché

eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli atleti coinvolti e sospesi cautelativamente. Vengono restituite le tasse reclamo.

Reggio Calabria li 18.06.2015

Comitato Provinciale di Reggio Calabria Via del Torrione 101/C – 89127 Reggio Calabria

F.to La CPG

Link da sito Csi

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