Serie B Interregionale

FATTI NARDO’-RUVO:PESANTE MANO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il patron della Pallacanestro Nardò, Duranti è stato inibito per 18 mesi

I provvedimenti

Gara: Nuova Pallacanestro Nardò – Talos Ruvo di Puglia

3718 EDIL FRATA NARDO’ ammenda di Euro 440.00 per offese e minacce agli arbitri collettive per tutta la durata della gara da parte dei tifosi locali [art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,2b RG]

3718 GIANLUCA QUARTA (ALLENATORE EDIL FRATA NARDO’) squalifica per 1 gara. Allontanato nel 4° periodo per 2° fallo tecnico, non abbandonava subito il terreno di gioco, ma rimaneva in campo, inveiva in modo irriguardoso contro il primo arbitro e sferrava un calcio alla sedia della sua panchina [art. 33,1/1a RG,art. 35,1c RG,art. 36 RG]

3718 EDIL FRATA NARDO’ ammenda di Euro 175.00 per mancato assolvimento ai prescritti compiti da parte del dirigente addetto agli arbitri (nella situazione di aggressione verbale e fisica agli arbitri verificatasi alla fine della gara nel tunnel e poi nello spogliatoio arbitrale, non assumeva un comportamento di sostanziale e risolutiva collaborazione) [art. 38,1f RG]

3718 CARLO DURANTE (PATRON EDIL FRATA NARDO’) inibizione fino al 08/07/2022 perchè al termine della gara, dapprima si frapponeva per impedire il regolare riento degli arbitri negli spogliatoi, con un comportamento intimidatorio e tentando di venire a contatto fisico con gli stessi; successivamente, giunto davanti agli spogliatoi arbitrali, spintonava violentemente il primo arbitro Sig. De Ascentiis colpendolo con una manata al volto e causandone l’urto del capo contro il muro; entrato infine all’interno dello spogliatoio, proseguiva nell’aggressione fisica e verbale contro il Sig. De Ascentiis. In tale situazione, il dirigente addetto agli arbitri non prestava una adeguata collaborazione; si rendeva quindi necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, già presenti in loco, che appositamente chiamate dagli arbitri, giungevano sul posto per sedare gli animi e scortare la coppia arbitrale fuori dal campo fino al parcheggio. Il Sig. De Ascentiis si recava presso il P.S. dell’ospedale S.Caterina Novella di Galatina per le cure necessarie, ove venivano accertate conseguenze fisiche come da referto clinico allegato al rapporto e referto di gara. Il Giudice Sportivo, tenuto conto della condotta sopradescritta del Sig. Durante, considerate altresì le circostanze aggravanti di cui all’art. 21,5a e d, nonchè l’aver costretto il Sig. De Ascentiis a recarsi e sostare presso la struttura ospedaliera sopra indicata in un periodo di emergenza sanitaria con il perdurante pericolo di esposizione a fonti di possibile contagio per la nota pandemia ad oggi in corso, ritiene di dover applicare la sanzione della inibizione a svolgere attività federale per mesi 18. [art. 33,1/2b RG rec.,art. 21,5a RG,art. 21,5d RG] 

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