IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA POST VIOLA-BASKET SCHOOL
Era prevedibile pronosticare una diminuzione della pena, ma quanti dati essenziali mancano in questo scritto riguardo la ricostruzione degli accaduti? Quando, la Giustizia Sportiva di evolverà realmente, grazie all’utilizzo dei filmati? Quando il Cia, inizierà ad analizzare bene l’andamento degli arbitri. Basta guardare la sfida del medesimo turno tra Barcellona e Svincolati per capire, che anche lì, qualcosa(o forse più di qualcosa) non è andato.
In una squadra di basket se esiste un giocatore fuori-forma non gioca. Come mai non avviene lo stesso nella squadra degli arbitri? La speranza, è quella di vivere tempi migliori e che, le società non debbano richiedere alla Fip l’utilizzo della “Black list”.
Il Presidente della Fip Campania Caliendo aveva avvertito i team ad inizio torneo, ma qui, tanti troppi problemi stanno emergendo.Se anche la Fip Calabria, solitamente molto pacata è intervenuta, qui c’è qualcosa che non va.
IL DISPOSITO
Seduta del giorno 22.11.2024
Presidente: Avv. Pasquale Raganati
Componenti: Avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;
– visto il reclamo presentato dalla Società Pallacanestro Viola, codice FIP 055355, avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo n. 105, di cui al C.U. n° 276 del giorno 18/11/2024,
relativo alla gara n° 54 del campionato di serie B Interregionale, con il quale veniva irrogata
al tesserato NIKOLA IVANAJ la squalifica per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei
confronti di altri tesserati, non in fase di gioco determinando una successiva rissa[art.
33,3/2b RG]; alla Società Pallacanestro Viola: la squalifica del campo per 4 gare, perchè al
termine della gara, durante i tafferugli che si stavano verificando in campo tra i tesserati,
un numero di circa 20-30 sostenitori locali invadeva il terreno di gioco minacciando i tesserati
avversari ed impedendo il rientro negli spogliatoi (sanzione ridotta per la concessione di
attenuanti generiche ex art. 21 4 per la mancanza di precedenti);.l’ammenda di Euro
6000.00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art.
29,4B RG ]; alla Società ammenda di Euro 225.00 per offese collettive frequenti del pubblico
agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.];
– letto il reclamo;
– sentito in videocall il dirigente della reclamante, sig. Fortunato Vita, il quale dichiara che
la partita è stata intensa e si è svolta in maniera sostanzialmente corretta. Al termine della
stessa i giocatori si sono salutati in maniera cordiale. Sempre al termine della gara il dirigente
accompagnatore della squadra ospite ha ingenerato un parapiglia tra i tesserati in campo,
profferendo una frase razzista all’orecchio del giocatore Efe Idiariu. A domanda della Corte
dichiara che nessuno dagli spalti è entrato in campo. Quelli presenti all’interno del campo di
gioco erano al più una ventina, e tutti a tal fine legittimati;
– sentito sempre in videocall il tesserato Efe Dariu, indicato quale testimone dalla
reclamante, il quale dichiara che l’accompagnatore della squadra ospite, a fine gara, ha
pronunciato nei sui confronti le seguenti parole: “
ci vediamo a Messina negro di merda”. Il
comportamento tenuto dall’accompagnatore ha ingenerato la reazione del suo compagno di
squadra, Nikola Ivanaj;
– sentito sempre in videocall l’avv. Giovanni Allegro, il quale espone alla Corte, in maniera
dettagliata e puntuale, le difese della reclamante;
– sentito il primo arbitro, sig. Federico Puglisi, il quale conferma quanto scritto nell’allegato
al referto. A precisa domanda della Corte conferma che circa una trentina di persone non
autorizzate scesero in campo dagli spalti, senza commettere alcun atto di violenza, ad
eccezione di un singolo individuo che scagliò un calcio ad un tesserato della società ospite.
Precisa che detto individuo era sceso dalla parte sinistra del campo, nei pressi della panchina
del Messina. Sempre a domanda della Corte dichiara di non aver sentito, dalla posizione in
cui si trovava, le parole pronunciate dall’accompagnatore del Messina nei confronti del
giocatore Diario, ma di aver rivisto la scena successivamente, in un video, nel quale si vede
il predetto dirigente avvicinarsi al predetto giocatore;
– irreperibile il secondo arbitro all’utenza telefonica;
– sentita l’ufficiale di campo, sig.ra Giuseppina Russo, la quale conferma di aver visto alcuni
tifosi della squadra ospitante entrare in campo a fine gara, ma senza intenti facinorosi.
Dichiara di non aver visto lo spettatore che avrebbe dato il calcio ad un tesserato del
Messina;
– sentito l’osservatore degli arbitri, sig. Giorgio Chilà, il quale pure conferma di aver visto
alcuni tifosi della squadra ospitante entrare in campo a fine gara, ma senza intenti facinorosi.
Dichiara di non aver visto lo spettatore che avrebbe dato il calcio ad un tesserato del
Messina;
– rilevato preliminarmente che ai fini della decisione non sono utilizzabili le immagini
televisive fornite dalla reclamante, ai sensi dell’art. 83 r.g.;
– rilevato che attraverso l’espletata istruttoria è stato accertato che al termine della gara
alcuni spettatori entrarono in campo ma, soltanto uno di essi, compiva atti di violenza
(calcio), nei confronti di un tesserato della squadra ospite;
– considerato quindi che può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 29,4a r.g.
(invasione del campo di gioco con aggressione commessa da un individuo isolato), ritenendo
assorbita in detta sanzione la fattispecie meno grave di cui all’art. 29,3b r.g. (invasione del
campo di gioco commessa da più persone;
– ritenuto di confermare la riduzione della sanzione per la concessione delle attenuanti
generiche, di cui all’art. 21,4 r.g., nei termini già disposti dal giudice di prime cure e per la
medesima motivazione;
– ritenuto quindi che ai sensi dell’art. 17,4 r.g. la sanzione della squalifica del campo di gioco
vada scontata a porte chiuse, mentre deve essere revocata la sanzione del pagamento della
comminata ammenda, ai sensi del medesimo articolo;
– rilevato che dal coacervo delle risultanze istruttorie appare credibile che quanto accaduto
al termine della gara sia stato provocato dalla frase pronunciata dal tesserato della squadra
ospite e riferita dal giocatore Efe Diariu e che quindi, in ordine al comportamento tenuto dal
giocatore Nikola Ivanaj, possa trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 21,4a r.g.;
PQM
in parziale accoglimento del reclamo, commina alla società Pallacanestro Viola, la squalifica
del campo di gioco per due gare, ai sensi degli artt. 29,4a e 21,4 r.g. e per gli effetti, visto
l’art. 17,4 r.g., revoca la comminata sanzione pecuniaria; commina al tesserato Nikola Ivanaj
la squalifica per una gara, ai sensi degli artt. 33,3/2b e 21,4 a r.g..
Dispone incamerarsi il 60% della tassa reclamo.
Napoli, 22 novembre 2024
Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati