MANO PESANTISSIMA DEL GIUDICE SPORTIVO CONTRO LA MICROMEGA:UNA STANGATA
La scaramuccia tra compagni di squadra costa carissimo alla Micromega. Già senza Guzzo e Montemurro giocare gara due sarà impresa Offlimits ma, i provvedimenti letti, detonato una mano pesantissima del Giudice Sportivo, diversa da precedenti accadimenti. La Micromega farà ricorso? E’ chiaro che, la pena è quasi inedita. 5 giornate e varie ammende pecuniarie.E’ un segnale del Giudice verso il movimento basket? Le immagini sono reperibili nella diretta divulgata dal Nuovo Basket Soverato (link), e spassionatamente, da profani della giustizia sportiva, il tutto sembra un attimino esagerato.
Ecco i criteri dettagliati che divulghiamo
Occorre premettere che con apposito allegato al referto di Gara, gli arbitri hanno evidenziato quanto di seguito esposto:
“Durante il 3° quarto, a 8”, il giocatore n.10 GUZZO Niccolò, facente parte del quintetto in campo, si dirige con atteggiamento minaccioso verso la propria panchina, aggredendo verbalmente e fisicamente, colpendolo all’altezza del volto il compagno di squadra n.13 MONTEMURRO Andrea, a sua volta componente della panchina.
Contemporaneamente, un individuo del pubblico ospite, sporgendosi oltre le balaustre, aggredisce verbalmente e con uno spintone lo stesso GUZZO Niccolò, il quale reagisce abbandonando il terreno di gioco per affrontare fisicamente l’aggressore.
GUZZO Niccolò viene riaccompagnato sul campo, ma viene nuovamente aggredito, sia verbalmente che fisicamente, dal compagno n.13 MONTEMURRO Andrea, che lo afferra al collo. I due vengono immediatamente separati dai compagni di squadra e da tre individui del pubblico ospite, che nel frattempo avevano invaso il terreno di gioco.
Al termine degli eventi, i giocatori n.10 GUZZO e n.13 MONTEMURRO vengono espulsi dai direttori di gara”.
Senza dubbio, oltre le Sanzioni già previste dall’art. 29 RG per la Società il cui pubblico ha commesso dette infrazioni (Squadra B), i singoli Atleti della squadra B che hanno violato i Principi di cui all’art. 2 [1] RG (“Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle Società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere si comportano con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare …”) vanno sanzionati secondo il principio di analogia di cui all’art. 7 [2] RG (“In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe”), applicando le sanzioni di cui all’art. 33 RG.
Tutto ciò premesso
IL GIUDICE TERRITORIALE
- 1) Accertata la violazione del Principio di “lealtà e correttezza” di cui all’art. 2 [1] RG erichiamato il Principio di applicazione analogica delle norme di cui all’art. 7 [2] RG, commina le seguenti sanzioni:
- Squadra B (Atleta #10 GUZZO NICCOLÒ): Art. 33 [3] 2) b) RG – Squalifica di 2 gare
- Squadra B (Atleta #13 MONTEMURRO ANDREA): Art. 33 [3] 2) b) RG – Squalifica di 2gare
- 2) Squadra B (Società): Art. 29 [1] 4) (A) – Squalifica del campo di gioco per 3 gare
- 3) Squadra B (Società): Art. 29 [1] 3) (B) – Squalifica del campo di gioco per 2 gare
- 4) Squadra B (Società): Art. 17 [4] RG – Ammenda pari al doppio del massimale di cui allaTABELLA A per ogni giornata di squalifica del campo comminata.
Si dispone che il presente provvedimento venga integralmente allegato al Comunicato Ufficiale
Il documento