RIBALTONE CLAMOROSO, LA VIS E’ SCAGIONATA O QUASI:UN TURNO AL CAMPO
Ricordate la pena clamorosa, il patron Di Bernardo out fino al termine della stagione, una maxi squalifica del campo e polemiche annesse.Sfida Under 17 La Vis,così’ come la Botteghelle Basket, in tutto questo,hanno preferito il silenzio.Gli amaranto hanno delegasyo al proprio legale gli accadimenti accanto ad un video che, ha fatto letteralmente il giro del web. La Giustizia Sportiva, ribalta la precedente decisione. (nel corpo del testo e nell’allegato i dettagli).Siamo reduci dalla maxi squalifica, anch’essa abbastanza discussa della gara tra Soverato e Micromega. Ecco gli sviluppi.
Ci atteniamo al documento ufficiale
https://calabria.fip.it/wp-content/uploads/2025/04/corte-sportiva-appello.pdf
FIP CALABRIA
DISPOSITIVO Ν. 1/2025
La Corte Sportiva d’Appello riunitasi in Reggio Calabria l’11.4.2025 nelle persone del Dott. SANTORO Lionello, che assume la Presidenza della stessa, nonché alla presenza dell’Avv. TOSCANO Francesca; dell’Avv. GULL Maria Pia e dell’Avv. DALMAZIO Silvestro; [cite: 1, 2, 3]
Vista l’omologazione della gara del Campionato Under 17 n. 1977 del 18.3.2025 tra le squadre della Vis Reggio Calabria e Botteghelle; [cite: 3, 4]
Visto il provvedimento del Giudice Sportivo così come dettagliatamente riportato nel C.U. n. 259 del 27.3.2025 con il quale applicava le seguenti sanzioni nei confronti di un dirigente della Vis Reggio Calabria e della stessa società: [cite: 5, 6]
- ammenda di Euro 67,50 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e sporadiche; [cite: 6, 7]
- DI BERNARDO Luigi Maria inibizione determinata dal 27.3.2025 al 18.6.2025 (si rimanda alle motivazioni riportate nel predetto C.U.); [cite: 7]
- squalifica del campo di gioco per 5 gare per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione; [cite: 8]
- ammenda di Euro 1.500,00 conseguente al provvedimento di squalifica del campo; [cite: 9]
Letto, il ricorso presentato, in nome e per conto della Vis Reggio Calabria dall’Avv. GRANΑΤΑ Antonio con il quale evidenziava, nei motivi del medesimo atto ricorrente, le ragioni dei rappresentati affinché si potesse addivenire alla revoca delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di prime cure $e/o$ alla loro rideterminazione; [cite: 10, 11]
Lette le due integrazioni presentate al Giudice Sportivo da parte dell’Arbitro dell’incontro Sig. CASTORINA Antonino che, per come si riporterà nelle motivazioni susseguenti a al presente dispositivo, hanno esplicitato i singoli fatti e comportamenti posti in essere dai soggetti destinatari delle sanzioni di cui sopra; [cite: 12, 13]
Udito, seppur non espressamente convocato da questa Corte Sportiva d’Appello, l’Avv. GRANATA Antonio che, spontaneamente si è presentato in data 11.4.2025 presso la sede della Fip Calabria ubicata in Reggio Calabria alla Via Vecchia Pentimele; [cite: 14, 15]
Letto l’art.96 comma 8 del Regolamento di Giustizia [cite: 16]
DISPONE
In parziale riforma del C.U. 259 del 27.3.2025 di applicare nei confronti della società Vis Reggio Calabria e del dirigente DI BERNARDO Luigi Maria le seguenti sanzioni: [cite: 17]
- l’annullamento dell’ammenda di Euro 67,50 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e sporadiche elevata nei confronti della Vis Reggio Calabria; [cite: 17, 18]
- la squalifica del campo di gioco per 1 gara per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, riqualificando la sanzione nella violazione dell’art. 29, comma 1 punto 3a e commutando la stessa con l’obbligo di giocare a porte chiuse con l’applicazione dell’ammenda di 300,00 Euro così come disposto dall’art. 17 c. 4 con specifico riferimento alla Tabella C del R.G.; [cite: 19, 20, 21]
- l’inibizione del DI BERNARDO Luigi Maria dal 27.3.2025 all’8.5.205 (42 giorni di inibizione) patendo da una sanzione base di 7 giorni. [cite: 22]
DISPONE
di lasciare invariato quanto descritto nel C.U. 259 del 27.3.2025 e non oggetto del presente provvedimento e/o oggetto di reclamo; [cite: 23]
DISPONE
L’immediata esecutività del presente provvedimento dandone immediata comunicazione alle parti interessate del presente atto (art. 96 c. 9 R.G.); [cite: 24]
RISERVASI
Attesa la complessità della rideterminazione delle sanzioni di cui innanzi nonché dei fatti oggetto di Appello, di depositare le motivazioni entro il termine di 10 giorni decorrenti dall’11.4.2025 (art. 96 c. 9 R.G.). [cite: 25]
Reggio Calabria 11/4/2025 [cite: 26]
II Presidente della Corte Sportiva d’Appello